Retroattiva la non punibilità dell’elusione fiscale

Del primo ottobre di quest’anno, l’elusione fiscale, ovvero l’utilizzo delle norme formalmente lecite, che combinate ad arte tra di loro hanno come effetto un indebito vantaggio fiscale per il contribuente che le pone in essere, non è più considerata penalmente rilevante. Inoltre, gli effetti della riforma, hanno anche effetti retroattivi, in forza del principio giuridico e garantista del “favor rei”, ove quando una norma viene abrogata, anche per eventi e fattispecie verificatesi in passato, si applica all’imputato la norma più favorevole per la quantificazione e determinazione della sua responsabilità penale. L’elusione fiscale riguarda le operazioni prive di sostanziale economicità: ovvero, inidonee a produrre effetti economici significativi, diversi dai vantaggi fiscali. Per vantaggi fiscali indebiti, poi, si intendono i benefici anche non immediati, realizzati in elusione delle finalità delle norme fiscali. Diventano sottratte dalla competenza penale, le operazioni commerciali giustificate da significative ragioni extrafiscali: in buona sostanza se congiuntamente con il risparmio fiscale è presente anche una strategia organizzativa, gestionale, o logistica di imprese e professionisti, l’amministrazione finanziaria non potrà contestare l’operazione al contribuente che l’ha posta in essere.

Giovanni Di Iorio