Problemi con le vacanze? Ecco il decalogo dell’Adoc Molise

Il testo legislativo base per stilare un decalogo del viaggiatore ? il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79, il cosiddetto Codice del Turismo, che ha innovato il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 111 e la Direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti ?tutto compreso?, unitamente ad alcune disposizioni integrate dal Codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005) ed alle pi? recenti leggi e sentenze a livello europeo e nazionale.

Quali sono i diritti del turista-viaggiatore:

  • Il turista ha diritto di avere una copia del contratto di viaggio sottoscritto dall?organizzatore (a tutela anche di quest?ultimo). Maggiore trasparenza della classificazione per tutte le strutture. Il sistema di classificazione in base alle stelle, previsto solo per gli alberghi, sar? applicato a tutte le strutture ricettive (bed&breakfast, case per ferie, ostelli della giovent?, motel, centri soggiorni studio, rifugi alpini, villaggi turistici, campeggi) per consentire ai clienti di valutare la qualit? del servizio reso;
  • in caso di mancata partenza o concreta fruizione da parte di chi prenota una vacanza o viaggio, si pu?, in presenza di determinate specifiche condizioni, sostituire l?originario utente con un?altra persona, senza andare incontro all?addebito di penali;
  • se il turista ha riscontrato una comprovata e sensibile variazione delle condizioni di viaggio e di soggiorno nella localit? programmata, pu? recedere dall?accordo senza costi. La norma attua l?art. 30 della Convenzione Onu del 2006 sui diritti dei disabili;
  • se il viaggio viene annullato il turista pu? optare per una meta alternativa o pu? farsi rimborsare la somma corrisposta o il costo del biglietto aereo. Le Agenzie di viaggio online sono responsabili dei danni. Le agenzie di viaggi che offrono i loro servizi su Internet vengono equiparate a quelle tradizionali;
  • se l?utente non fruisce dei servizi promessi, pu? inoltrare all?organizzatore una richiesta motivata di rimborso entro 10 giorni dal rientro dal viaggio;
  • se il viaggiatore patisce i disagi sin dall?inizio della vacanza o del soggiorno, pu? inoltrare richiesta di risarcimento del danno per ?vacanza rovinata? (in questo caso consiglio vivamente di valutare con un legale i presupposti per tale richiesta giudiziaria che instaura un giudizio civile, per cui non c?? ancora una giurisprudenza del tutto consolidata, una serie di sentenze interpretative univoche). Il Codice ? inserendo una delle innovazioni pi? garantiste per il turista-consumatore ? prevede il risarcimento del danno morale in caso di vacanza rovinata, un diritto riconosciuto solo dalla giurisprudenza e da alcuni accordi internazionali, che diventa legge;
  • il fenomeno dell?overbooking? o ?sovra-prenotazione? scaturisce dal comportamento di alcuni viaggiatori che, rimanendo sino all?ultimo nell?incertezza sulla data di partenza, effettuano una serie di prenotazioni di pi? voli su pi? aerei, utilizzando in realt? solo una delle prenotazioni effettuate, non disdicendo tutte le altre. Se si incappa in casi di ?overbooking? che determinano il negato imbarco per eccesso di prenotazioni, il consumatore pu? scegliere tra il rimborso dell?intero biglietto senza aggravio di penali o un volo alternativo, anche successivo sempre con la stessa destinazione programmata;
  • in caso di cancellazione del volo aereo di trasferimento nelle localit? di soggiorno si ha senz?altro diritto al rimborso integrale del costo del relativo biglietto;
  • nell?ipotesi ultima di fallimento del tour operator, ? stato istituito un Fondo di Garanzia dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 111 a cui pu? attingere il turista, previo un motivato e provato ricorso.

Nel caso di problematiche relative alla vacanza trascorsa, L’Adoc Molise consiglia di:

  • conservare eventuali talloncini di consegna e trasporto e scontrini e ricevute di tutte le spese fatte per rimediare la situazione di disagio subita;
  • raccogliere dichiarazioni di accompagnatori presenti in loco a riprova dei disservizi subiti durante la vacanza;
  • come detto, appena tornati a casa, e comunque entro 10 giorni dal rientro, inviare una lettera raccomandata a/r al tour operator e all?agenzia di viaggi, con la descrizione precisa e dettagliata dei disservizi subito ed una richiesta di risarcimenti danni, eventualmente allegando alla raccomandata le copie fotografiche scattare e le fotocopie degli scontrini relative alle spese sostenute;
  • nel caso in cui la controparte non accolga reclamo, ? necessario ricorrere al giudice di pace o Tribunale.

Per qualunque domanda sull’argomento o chiarimento, l?ADOC Molise invita tutti i cittadini a chiamare il numero 0874 413052 ovvero recarsi presso la sede dell?Associazione ?? Campobasso alla Via Conte Verde n. 3 ovvero scrivere a adoc.molise@libero.it.