«La questione Cassazione»: intervista al prof. Bruno Capponi

Il docente, Ordinario di Diritto Processuale Civile alla LUISS e Avvocato Cassazionista, su un tema di viva attualità

Prof. Capponi, si parla di una «questione Cassazione». Precisamente cosa si intende ?

La Corte di cassazione, per le sue funzioni istituzionali (art. 65 ord. giud. ; art. 111, comma 7, Cost.), è sempre stata considerata organo di garanzia, oltre che di giustizia. Questo suo fondamentale ruolo, che del resto, rinveniamo nel testo costituzionale, è stato appannato da recenti riforme, peraltro ispirate dalla stessa Cassazione. Condizionata da una prospettiva falsamente efficientista che privilegia la quantità alla qualità, la Corte rischia di perdere il suo ruolo di vertice, la sua autorevolezza.

C’è dunque una ‘crisi’ della Cassazione ?

La Cassazione è sempre stata in crisi : già Mortara parlava, in una nota prolusione, « della necessità urgente di restaurare la Corte di cassazione ». Le due facce della medaglia: corte suprema e terza istanza. Come corte suprema, dovrebbe pronunciarsi in un numero limitato di casi per affermare « principi di diritto » che dovrebbero ispirare le giurisdizioni di merito. Come terza istanza, funge da terzo grado di giudizio per correggere gli errori commessi dai giudici di merito. Il primo corrisponde al modello anglosassone, che però è molto diverso dal nostro, specie perché in quel sistema la corte suprema afferma principi vincolanti laddove, nel nostro, il giudice di merito può ‘ribellarsi’ alla Cassazione senza dover motivare un dissenso. Il secondo modello ci viene dall’esperienza francese, che, peraltro, si è evoluta in forme diverse dalla nostra. Possiamo dire che la crisi della Cassazione nasce anzitutto dal conflitto tra due funzioni istituzionali molto diverse tra loro. Ma poi c’è molto altro.

Da dove nasce la crisi ?  

Da lontano. Per affermarsi come organo di garanzia, inizialmente la Corte ha dovuto ampliare la sua sfera d’influenza : pensiamo alla giurisprudenza creativa degli anni Cinquanta, quando la Corte ha interpretato la garanzia del ricorso « straordinario » (art. 111, comma 7, Cost.) assorbendo aree di contenzioso estranee al controllo di legittimità. È questo il periodo che possiamo chiamare dell’inclusione : la Cassazione era l’incarnazione di una garanzia costituzionale assente dal codice di procedura del 1942. Ora siamo in una fase completamente diversa, che, peraltro, non interessa soltanto la Cassazione.

Cosa intende ?

Intendo dire che è finita la fase dell’inclusione ed è iniziata quella del respingimento. In primo grado, con la giurisdizione c.d. condizionata e, cioè, coi tentativi di risoluzione alternativa del contenzioso civile; in appello, coi filtri e le varie inammissibilità introdotte da un decreto-legge del 2012, che, peraltro, ha trovato scarse e dubbie applicazioni ; mentre in cassazione, negli ultimi dieci anni, sono stati previsti non soltanto dei filtri, ma è stato modificato il rito, in modo da fare della pubblica udienza l’eccezione e non più la regola. Ormai il grosso del contenzioso in Cassazione viene definito in camera di consiglio, in cui le parti non sono ammesse.

Cosa si intende per ‘filtro’ in cassazione ?

Si intende un requisito proprio del ricorso, mancando il quale esso non verrà esaminato nel merito dalla Corte. Semplifico : l’art. 360-bis c.p.c., introdotto nel 2009, ha previsto un duplice filtro basato sulla giurisprudenza consolidata della Corte e sul rispetto dei principi del « giusto processo ». Il ricorso che non supera questa soglia di controllo preliminare viene dichiarato inammissibile. Ma la norma è stata scritta molto male : la stessa Corte ha faticato non poco per darle un senso compiuto anche perché non sempre è possibile individuare, in relazione a ciascuna questione o materia, una precisa giurisprudenza consolidata della Corte, essendo molto più frequente imbattersi in vari filoni interpretativi nei quali la stessa Corte fatica a mettere ordine. Nella sua giurisprudenza si trova di tutto, com’è logico accada, posto che si pubblicano migliaia di sentenze ogni anno. Allora, non potendo selezionare il contezioso in base all’art. 360-bis, la Corte ha rispolverato due vecchi cavalli di battaglia : l’autosufficienza del ricorso e la specificità dei motivi di ricorso.

Sarebbe a dire ?  

La Corte, per propria giurisprudenza, può dichiarare un ricorso inammissibile se non è « autosufficiente » : ovvero se dalla sua sola lettura non emerga la storia del processo, il contenuto della decisione impugnata e le specifiche censure che si rivolgono contro di essa. La Corte giunge ad affermare, ad es., che il ricorso è inammissibile se non abbia dettagliato quali fossero i motivi di appello, sebbene essi risultino dal testo della sentenza impugnata : ma uno dei corollari dell’autosufficienza è che i dati che il ricorso deve contenere non potranno risultare da altri atti e documenti del processo ; e quindi, benché i motivi di appello risultino dalla sentenza impugnata, il ricorso è nondimeno dichiarato inammissibile. Ho scelto un esempio a caso, ma che dimostra come tale orientamento abbia portato alla nascita di un nuovo formalismo barocco, che induce a declaratorie di inammissibilità perché l’atto introduttivo del giudizio non risponde a regole formali che, peraltro, non sono chiare e definitive, perché vengono continuamente riscritte e reintepretate dalla stessa Corte.

Quindi i ricorsi per cassazione sono tutti molto estesi ?

In base a questa giurisprudenza dovrebbero. In realtà, la Corte richiede anche che i ricorsi siano sintetici, e in questo senso è stato sottoscritto, nel 2015, un protocollo d’intesa tra il primo presidente e il presidente del CNF. Si vuole tutto e il contrario di tutto : da un lato si sanziona perché il ricorso non rappresenta, in modo autosufficiente, l’intera storia del processo ; dall’altro, si sanziona perché il ricorso è prolisso, sebbene quella prolissità sia conseguenza diretta e ineliminabile dell’autosufficienza. 

E cosa si intende per specificità del motivo ?

Questo requisito, anch’esso di creazione pretoria, viene declinato dalla Corte in modo diverso : a seconda dei casi, si dice che il motivo deve rispondere al principio di tassatività, cioè deve essere inquadrato in uno dei cinque vizi descritti dall’art. 360 c.p.c. ; ma si dice anche che il motivo non deve essere argomentato in modo generico, e che debbono essere illustrati i fatti su cui il motivo è fondato. Siccome non si tratta di un requisito previsto dalla legge processuale, la Corte lo modella: è facilissimo trovare, ex post, un vizio nell’esposizione del motivo tale da renderlo inammissibile. Faccio un esempio : ci sono attività processuali che non possono essere compiute oltre la prima udienza ; in un recente ricorso per cassazione, si lamentava che una determinata attività (rilievo dell’incompetenza) fosse stata compiuta alla terza udienza. La Corte ha risposto che il motivo era inammissibile, perché non era stato specificato il contenuto delle attività compiute nella prima e nella seconda udienza, non potendosi escludere che nella terza si stessero ancora compiendo attività riservate alla prima udienza. È chiaro che un tal modo di ragionare mette nell’angolo qualsiasi difensore, per quanto esperto e accorto : non è possibile prevedere cosa, volta per volta, la Corte affermerà, dichiarando inammissibile un motivo di ricorso. E molto spesso, anzi sempre più spesso, i ricorsi per cassazione vengono dichiarati inammissibili per vizi così concepiti, che ricordano il superior stabat lupus della favola di Fedro.

Quindi attualmente la Corte dichiara inammissibili anche ricorsi che non presentano formali vizi di inammissibilità ?

Ripeto : il legislatore aveva dato alla Corte uno specifico strumento : l’art. 360-bis ; ma siccome si tratta di un’arma spuntata, la Corte preferisce far ricorso a requisiti da lei stessa «creati».  Tali vizi ‘pretori’ non sono prevedibili, e la giurisprudenza della Corte, al riguardo, è estremamente mutevole e tendenzialmente sempre più punitiva. Non si pubblicano statistiche al riguardo, ma io credo che, attualmente, ben più della metà dei ricorsi per cassazione vengano dichiarati inammissibili, e la maggioranza non riguardano violazioni dell’art. 360-bis, bensì dell’autosufficienza e della specificità. Si parla troppo poco del dilagare incontrollato delle inammissibilità, eppure il fenomeno sta rischiando di cambiare il ruolo della Corte, da dispensatrice di ‘giustizia’ a regolatore del contenzioso. Siamo così passati dall’espansione ai respingimenti con in più le sanzioni pecuniarie, perché, quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, si paga, a titolo di sanzione, il doppio del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo.

Questa situazione, senz’altro eccezionale, può essere giustificata dai grandi numeri che la Cassazione deve fronteggiare ?

Occorre intendersi. I grandi numeri della Cassazione sono determinati dal contenzioso tributario e da quello previdenziale, cioè da contenziosi determinati da inefficienza e inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni. Le sezioni ordinarie hanno numeri ragionevoli, considerando poi che al ricorso viene dato un numero di RG, al controricorso un altro RG e poi i procedimenti vengono riuniti al momento della decisione : quando si parla di 30.000 ricorsi, in realtà sono 15.000. Numeri importanti, ma molto diversi da quelli strombazzati per alimentare l’idea dello stato di necessità.

Quale soluzione può essere prefigurata ?

La Corte deve tornare a esaminare i ricorsi per quello che dicono, anzichè per quello che non dicono. La caccia all’errore porta a non decidere il merito dei ricorsi. Molte motivazioni denunziano una sistematica ricerca dell’inammissibilità : per usare un’allegoria, è come se la Corte si sentisse in stato d’assedio e « buttasse olio giù dalla torre per respingere il nemico ». La Cassazione vorrebbe con ciò svolgere una funzione dissuasiva, ma tale funzione presuppone che i ricorsi siano decisi nel merito in modo convincente e autorevole. La Corte delle inammissibilità deve tornare a essere la Corte delle decisioni che creano diritto vivente. Quella che avrebbe potuto essere una misura eccezionale e limitata nel tempo – l’eliminazione della pubblica udienza, a fini di smaltimento dell’arretrato – è stata trasformata nella modalità ordinaria di funzionamento della Corte : ciò non può certo essere ascritto a merito di chi quella sciagurata riforma ha voluto. Per decenni, dopo l’entrata in vigore del c.p.c., la Corte è stata la porta aperta delle garanzie e dei diritti. Oggi, tra le due funzioni della Cassazione – corte suprema e terza istanza – ne è spuntata una terza: dissuasiva e sanzionatoria, che rammenta i guardiani della Legge letteraria di Kafka : non ti consento l’accesso al diritto e alla giustizia, sebbene questa porta sia stata creata soltanto per te. Come i guardiani di Kafka, la Corte quella porta sembra voler chiudere definitivamente. Occorre impegnarsi per impedirlo, restituendo un futuro alla Corte alla luce del suo passato più garantistico e glorioso.

Francesca Muccio