Divieto di vendita di bevande in vetro dalle 21 e musica fino all’una di notte nei weekend: l’ordinanza di Roberti

Nuova ordinanza quella emanata oggi, giovedì 17 giugno. da parte del sindaco di Termoli, Francesco Roberti sulla limitazione degli orari di somministrazione e vendita da asporto, di diffusioni sonore ed altre misure a tutela del decoro e della sicurezza urbana.

DI SEGUITO L’ORDINANZA

Premesso:

-che il centro urbano cittadino, da lungo tempo è interessato, specie nelle ore notturne e specie nel corso della stagione estiva, da fenomeni di disturbo della quiete pubblica derivanti dalla presenza di persone, soprattutto in prossimità di locali esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre che di generi alimentari;

-che il fenomeno è collegabile all’uso ed abuso di sostanze alcoliche, che alterando le funzioni psichiche dei consumatori, infonde l’adozione di comportamenti assolutamente disdicevoli e tali da minare la tranquillità, il diritto al riposo dei residenti con effetti negativi sulla qualità urbana e sulle condizioni di vivibilità degli spazi pubblici, spesso interessati da fenomeni di abbandono di rifiuti quali contenitori in plastica e vetro, con ulteriore detrimento al decoro e alla sicurezza dei luoghi;

-che al consumo di alcool si associano anche fenomeni di consumo di sostanze stupefacenti, viepiù agevolati nelle ore notturne;

considerato:

-che i provvedimenti più recenti connessi al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno consentito la riapertura delle suddette attività senza limitazioni di orario, né di altra natura, se non la consueta osservanza delle norme ancora vigenti in ordine all’adozione ed uso dei dispositivi di protezione individuale nonché di norme comportamentali circa il divieto di assembramenti;

-che a seguito delle riaperture, sono pervenute all’Amministrazione comunale, molteplici segnalazioni, sia in ordine alla richiesta di interventi tesi a migliorare la pulizia e salubrità ambientale, sia e soprattutto in ordine alle gravi alterazioni della quiete pubblica per la presenza di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti, perlopiù riferibili alla stagione estiva in orari serali e notturni e in particolare, limitatamente ad alcune specifiche zone della città;

-che il fenomeno è altresì largamente provato dai numerosi interventi delle forze dell’ordine, sovente

allertate dalla stessa popolazione residente, che hanno riscontrato molteplici violazioni legate a tutti

enomeni poc’anzi descritti;

dato atto che la vendita di bevande alcoliche, anche da asporto, ed il loro consumo talvolta eccessivo sulle aree pubbliche, oltre ai sopra evidenziati fenomeni lesivi del decoro cittadino e dell’igiene urbana, sono spesso fonte di assembramento di giovani in più punti del territorio, in spregio anche alle disposizioni e linee guida di prevenzione e contrasto dell’epidemia da Covid-19, che raccomandano una distanza di sicurezza interpersonale e l’utilizzo di mascherine di protezione;

considerate altresì le recenti notizie diffuse a mezzo stampa circa ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica tali da arrecare pregiudizio alla vivibilità e sicurezza urbana, specie nelle ore notturne;

preso atto che è necessaria una limitazione degli orari di apertura al pubblico di pubblici esercizi di

alimenti e bevande;

considerato altresì che è necessario adottare una regolamentazione in ordine alla somministrazione all’esterno dei locali che tenga conto delle richiamate esigenze di tutela dell’igiene, del decoro urbano e della sicurezza, prevedendo misure volte al contenimento dei rifiuti stradali e di ogni altro fenomeno ad essa collegato;

visto il Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65;

vista la Legge 26 ottobre 1995, n 447;

visto il D.P.C.M. 14.11.1997;

vista la Legge regionale 27.09.1999, n. 33; richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

richiamato il regolamento di polizia urbana;

ORDINA

1) per ragioni di sicurezza e decoro urbano, il divieto di vendita in contenitori di vetro, di bevande alcoliche e analcoliche da asporto, tra le 21:00 e le 06:00 del giorno successivo;

2) nel rispetto della normativa afferente gli impatti acustici di cui al D.P.C.M. del 14/11/1997, le diffusioni sonore all’interno di pubblici esercizi e/o in aree esterne sono consentite fino alle ore 24:00 dalla domenica al giovedì e fino alle ore 1:00 dal venerdì al sabato;

3) il divieto di somministrazione e vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, yogurterie ed esercizi affini), attività artigianali con vendita anche da asporto, circoli privati, attività di commercio ambulante, nonché tramite distributori automatici, dalle ore 01:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;

che gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari osservino l’orario di chiusura entro le ore 21:00; il divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 01:00 alle ore 06:00 del giorno successivo

DISPONE

che la presente ordinanza entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà durata fino al 15/09/2021;

che la presenta venga trasmessa a S.E. il Prefetto di Campobasso, al Comando di Polizia Locale di

Termoli, al Commissariato di P.S. di Termoli, al Comando Stazione Carabinieri di Termoli, alla

Compagnia della Guardia di Finanza di Termoli e all’ufficio stampa del Comune perché ne venga

data la massima diffusione

AVVERTE CHE

le violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente ordinanza, saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con salvezza delle eventuali disposizioni sanzionatorie contenute in specifiche norme legislative o regolamentari ovvero di quelle richiamate dalla normativa per il superamento delle emissioni acustiche;

avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.