Congedo anche al figlio non convivente
Non dovrà necessariamente coabitare con il disabile per poterne beneficiare
Il figlio del familiare da assistere non dovrà necessariamente essere convivente con il disabile per beneficiare del congedo di cui al D.lgs n.151/01.
Tale decreto stabilisce la concessione del congedo straordinario per l’assistenza a familiari con disabilità grave ai sensi della legge n.104/92, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di 3° grado. Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.232/18 sono stati spiegati dall’INPS con la circolare n.49/19. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, c.5, del D.lgs n.151/01 “nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il 3° grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge”.
Sulla base di questa sentenza, l’Inps afferma che il figlio, che al momento della presentazione della domanda,
ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, deve essere incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo e dovrà dichiarare nella domanda che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso. Pertanto, il nuovo quadro delle priorità è stato variato (l’elenco è contenuto nella circolare) ed è stato inserito al punto 6: uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità. La sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti a decorrere dal 5.4.19. Pertanto, le Strutture territoriali dell’Inps dovranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, o estinzione del diritto per prescrizione.