Il Comune di Termoli non dovrà risarcire 4milioni e mezzo di euro alla Biocom per i ritardi che impedirono la realizzazione dell’impianto.
E’ quanto deciso dal Tar Molise che ha respinto la richiesta di risarcimento del danno. Tra le motivazioni della sentenza i giudici considerano che la decisione del Comune di Termoli di auto-vincolarsi alla ponderazione delle emergenze idrogeologiche censite dalla cartografia del P.A.I. e dei relativi indirizzi di tutela, prima della loro formale approvazione, appare comunque rispondente ad una regola di buona amministrazione e coerente con il generale principio di precauzione oltre che rispondente alle indicazioni della circolare dell’Autorità di Bacino prot. 189 del 6 marzo 2008 che invita a non sottovalutare o ignorare le informazioni contenute nel P.A.I. “sia nella proposizione di progettazione di interventi ma in particolare negli atti di pianificazione territoriale anche in relazione a quanto previsto nella legge regionale del 6 giugno 1996, n. 20 nonché della direttiva approvata con deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 3073 in data 5 agosto 1996”.
Di qui la decisione secondo la quale il Comune non dovrà risarcire la società per i ritardi nella realizzazione dell’impianto. Soddisfatto della sentenza si è detto l’ex sindaco Antonio Di Brino.