Commissario ad acta, nel “Decreto Urgenze” presidenti incompatibili

Un nuovo articolo nel Decreto Legge ha messo fuori gioco le richieste del governatore Toma

Eliminare la cosiddetta norma De Luca introdotta con la legge di Bilancio 2017 e reintrodurre l’incompatibilità tra ruolo di commissario regionale per la sanità e qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento. Lo prevede un nuovo articolo spuntato oggi nell’ultima bozza del dl Urgenze, riguardante anche Genova e la sicurezza delle infrastrutture, anticipata questa sera dal parlamentare cinque stelle Antonio Federico.
In attesa della ratifica sul decreto da parte del Presidente Mattarella, Federico scrive: «Ora bisogna lavorare tutti insieme per individuare una figura terza slegata da interessi di bottega e che abbia un profilo istituzionale e professionale tale da ridare ai cittadini fiducia nel sistema sanitario regionale. Una figura che dovrà ascoltare il territorio, le sue particolari esigenze, garantire l’accesso a cure certe e gratuite per tutti. Qualcuno che punti senza esitazioni su una sanità pubblica e di qualità. Con un privato che affianchi il pubblico senza sostituirlo né montargli sulle spalle.»
L’articolo è contenuto nell’ultimo capo del provvedimento ed elimina la contestata norma inserita dal Pd nella manovra 2017, che ha consentito al governatore della Campania Vincenzo De Luca di essere nominato anche commissario del Governo alla sanità nella sua regione. Il dl fa salva solo la norma che prevedeva una verifica semestrale da parte da parte del Governo sull’operato dei commissari regionali alla sanità. Riscritte anche le competenze che un commissario alla sanità dovrebbe avere: «Il commissario ad acta – si legge nella bozza di decreto – deve possedere qualificate e comprovate professionalità nonché specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità».
Rispetto alla normativa attuale la novità risiede nell’obbligo di aver ricoperto incarichi di amministrazione o di direzione. Eliminata anche la specifica che limitava l’applicazione di questa norma alle nomine successive all’entrata in vigore della manovra 2017.
La bozza di decreto Urgenze specifica infatti che le nuove norme «si applicano anche agli incarichi commissariali in corso, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto». Il Consiglio dei ministri dovrà quindi provvedere, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, a nominare un nuovo commissario ad acta «per ogni Regione in cui si sia determinata l’incompatibilità del commissario, il quale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta»