La Cassazione questa mattina, lunedì 1 ottobre, ha respinto il ricorso del Comune di Macchia d’Isernia contro la sentenza del tribunale di Isernia che aveva annullato le multe emesse dall’autovelox sul rettilineo della Statale 85 o Venafrana.
Per i giudici della Cassazione, le multe non sono valide, perchè emesse sul lato destro della strada e non su quello sinistro. Tesi opposta a quella del Comune e della Prefettura che hanno sempre respinto i ricorsi. Ma ora cambia tutto perchè, prima il tribunale e poi la stessa Cassazione, hanno dato ragione agli automobilisti ricorrenti e al sindacalista Feliciantonio Di Schiavi, che ha sempre sostenuto la non legittimità dell’apparecchiatura.
Secondo i giudici di merito, il verbale era illegittimo perchè “l’accertamento era stato effettuato a mezzo Autovelox posizionato sul lato destro della strada stradale 85 ‘Venafrana’, anzichè su quello sinistro come, invece, autorizzato dall’ente proprietario della strada, ragion per cui solo per i rilevamenti eseguiti sulla relativa carreggiata in direzione di marcia Venafro-Isernia (e non viceversa) non sarebbe stata discutibile la loro legittimità per effetto della sussistenza di un valido ed efficace provvedimento amministrativo autorizzatorio a monte”.
Alle insistenze del sindaco di Macchia d’Isernia che non voleva perdere gli introiti delle multe ‘bilaterali’, la Cassazione ha replicato che “se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia (come in questo caso), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all’Autovelox posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro Autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo”. Con il verdetto 23726 depositato dalla Sesta sezione civile è stato così respinto il reclamo del primo cittadino di Macchia d’Isernia.